Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comportano la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi in via pregiudiziale anche d’ufficio rispetto ad ogni altra questione di merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 150 del 7 dicembre 2019
Rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente e onere di contestazione e prova a carico del segnalato/incolpato
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova allorché trovino riscontro in indizi gravi, precisi e concordanti ovvero in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. In tal caso, al professionista incombe l’onere di dimostrare, sin dalle prime memorie difensive, la veridicità delle proprie affermazioni, ovvero l’infondatezza degli addebiti oggetto di esposto disciplinare, non potendo in mancanza dolersi dell’omessa assunzione d’ufficio di prove a suo favore nel corso del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 149 del 6 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 101 del 9 ottobre 2019
Il termine per il deposito e la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 149 del 6 dicembre 2019
L’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato
L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva alcuni giorni di riposo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 149 del 6 dicembre 2019
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