Il decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede il potenziamento delle agevolazioni esistenti per interventi di risparmio energetico o di adeguamento antisismico.
L’art. 119 del decreto innalza al 110% la percentuale della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica riguardanti l’isolamento termico sull’involucro degli edifici (c.d. cappotto termico), la sostituzione di caldaie con impianti a pompe di calore o a condensazione e gli interventi per l’adozione di misure antisismiche.
L’agevolazione può essere fruita direttamente in dichiarazione dal contribuente o, in alternativa, può essere monetizzata, esercitando l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione teorica.
I commi 9 e 10 dell’art. 119 del decreto Rilancio prevedono che il bonus spetta per gli interventi eseguiti dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
Per la corretta applicazione delle norme suddette e delle disposizioni che emanerà l’agenzia delle Entrate ed il Ministero dello sviluppo economico, al fine di evitare di incorrere in complicazioni nella fase di stipula dei contratti e nella successiva fase esecutiva e per districarsi correttamente tra le norme vigenti, è necessario il supporto di tecnici e professionisti qualificati.
Lo Studio Legale Liotti, a tal fine, presta la propria consulenza professionale a committenti ed esecutori al fine di semplificare tutti gli adempimenti necessari ed indispensabili per ottenere il riconoscimento dei benefici di legge, supportando la clientela in ogni fase di competenza, grazie anche alla collaborazione sinergica di tecnici e consulenti fiscali.
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