Per effetto del decreto 27 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2021) e ai sensi dell’art. 221, c. 5, d.l. n. 34/2020, a decorrere dal 31 marzo 2021, avranno valore legale i depositi telematici degli atti processuali civili e dei documenti da parte dei difensori delle parti presso la Corte Suprema di Cassazione . Il deposito telematico rappresenta soltanto una facoltà per il professionista. L’art. 221, c. 5, d.l. n. 34/2020 (conv. in l. n. 77/2020) ha statuito che “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (…)”. Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria , connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Cassazione,
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