Depositi telematici in Cassazione: valore legale dal 31 marzo 2021




Per effetto del decreto 27 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2021) e ai sensi dell’art. 221, c. 5, d.l. n. 34/2020, a decorrere dal 31 marzo 2021, avranno valore legale i depositi telematici degli atti processuali civili e dei documenti da parte dei difensori delle parti presso la Corte Suprema di Cassazione.

Il deposito telematico rappresenta soltanto una facoltà per il professionista.

L’art. 221, c. 5, d.l. n. 34/2020 (conv. in l. n. 77/2020) ha statuito che “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (…)”.

 

Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Cassazione, deve avvenite telematicamente attraverso pst.giustizia.it.

 

Gli atti depositabili per via telematica, sono: il ricorso, il controricorso, il controricorso con ricorso incidentale, le istanze generiche, la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, la rinuncia al mandato, la memoria ex art. 378, 380-bis, 380-bis 1, 380-ter c.p.c., l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di riunione dei ricorsi, l’istanza di assegnazione alle Sezioni Unite, l’istanza di sollecita fissazione e il ricorso per correzione d’errore materiale.

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La Corte di Cassazione, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione, l’Avvocatura Generale dello Stato ed il CNF hanno approvato il 7 aprile 2021 la modifica dell’art. 5-bis del protocollo d’intesa per l’informatizzazione dei procedimenti civili in Cassazione, approvato il 27 ottobre 2020, e già modificato in data 18 novembre 2020.

Tale modifica prevede che a decorrere dal 31 marzo 2021 i difensori delle parti, compresa l’Avvocatura Generale dello Stato, potranno depositare telematicamente, nelle forme prescritte dal decreto ministeriale n. 44/2011, le memorie difensive ai sensi degli artt. 378, 380, 380-bis, 380-bis.1 e 380-ter c.p.c..

Secondo le stesse modalità saranno depositate le memorie e le richieste previste dall’art. 23, comma 8-bis d.l. n. 137/2020, convertito dalla l.n. 176/2020.

La Procura Generale dovrà depositare in cancelleria le proprie conclusioni e richieste, mediante PEC ed il cancelliere provvederà ad inserire immediatamente le conclusioni scritte e le richieste del P.G. nel fascicolo informatico, rendendole visibili a tutte le parti processuali.

 


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