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Il diritto al dissenso nelle controversie condominiali

Il diritto al dissenso nelle controversie condominiali

L'articolo 1132 del codice civile stabilisce un principio importante riguardante le controversie condominiali: se l'assemblea dei condomini decide di intraprendere una causa legale o di resistere a una richiesta legale, il condomino che non è d'accordo può separare la sua responsabilità riguardo alle conseguenze della causa nel caso in cui il condominio perda.

Ma cosa significa esattamente il dissenso alle liti?

È la possibilità per un condomino di dissociarsi da una causa legale in cui il condominio è coinvolto, nel caso in cui non sia d'accordo con la decisione di intraprendere tale azione legale.

E come può separare la sua responsabilità da quella del condominio?

La legge stabilisce modi e tempi specifici per farlo.

Il condomino che dissentisse dovrebbe, entro 30 giorni dall'assemblea se ha partecipato, o dal ricevimento del verbale, inviare all'amministratore una comunicazione scritta informandolo della sua opposizione alla causa e chiedendo di essere esonerato dalle spese legali.

Distinguiamo le due situazioni per chiarezza.

Chi partecipa all'assemblea non deve avere votato a favore della causa, cioè di intraprendere o resistere a una causa legale. Deve votare contro la partecipazione del condominio alla causa e far inserire nel verbale una dichiarazione che ribadisca la sua opposizione e la richiesta di esonero dalle spese legali in caso di perdita.

Oppure, se non ha partecipato all'assemblea, deve mandare la comunicazione scritta di opposizione entro 30 giorni dal ricevimento del verbale.

Questa comunicazione può essere inviata tramite ufficiale giudiziario, raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

Se un condomino che ha votato "no" esprime il suo dissenso a verbale, non deve inviare ulteriori comunicazioni all'amministratore. Tuttavia, è consigliabile farlo per evitare controversie sulla validità del dissenso espresso in assemblea.

Il dissenso può essere manifestato solo per le cause in cui il condominio decide di partecipare in base a una delibera assembleare. Senza delibera, il dissenso non è possibile.

Ciò significa che per i procedimenti che l'amministratore avvia autonomamente, non c'è possibilità di dissenso.

Inoltre, il dissenso alle liti è valido solo per le cause in cui il condominio è contro soggetti terzi estranei al condominio. Non si applica alle controversie tra condomini.

Se il condominio perde la causa, il condomino dissenziente non è tenuto a pagare le spese legali né dell'avvocato del condominio né dell'avvocato della controparte. Se ha già pagato, ha diritto al rimborso.

Se il condominio vince, il condomino dissenziente dovrà contribuire alle spese legali solo se non vengono completamente coperte dalla controparte e se ha tratto vantaggio dalla sentenza.

Per le controversie interne, l'articolo 1132 non si applica. Le spese legali possono essere addebitate al condomino solo se stabilite dal giudice in caso di soccombenza.

La Corte di Cassazione ha stabilito che non si applica l'articolo 1132 se il condominio cerca di far pagare al singolo condomino le spese legali sostenute dal condominio per difendere la causa contro il condomino stesso.

Se necessiti di consulenza, non esitare a contattarci.

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