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Visualizzazione dei post da luglio 14, 2023

PRELIEVI FRAUDOLENTI DI ENERGIA ELETTRICA - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ESOSE A SEGUITO DI RECUPERO CONSUMI PRESUNTIVI

PRELIEVI FRAUDOLENTI DI ENERGIA ELETTRICA È onere della compagnia che eroga il servizio provare l'ammontare del risarcimento ed i criteri di valutazione del danno. Non basta l'emissione della fattura per consumi presuntivi a fornire la prova del danno. Il Tribunale di Trapani, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (emesso su richiesta della società che eroga il servizio di fornitura di energia elettrica) ha recentemente stabilito che i n tema di alterazione dell’apparecchio -contatore imputabile a condotta illecita dolosa dell’utente, integrante il reato di truffa, la prova dell’ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell’utente.  Ne consegue che le lacune assertiv