PRELIEVI FRAUDOLENTI DI ENERGIA ELETTRICA - BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ESOSE A SEGUITO DI RECUPERO CONSUMI PRESUNTIVI


PRELIEVI FRAUDOLENTI DI ENERGIA ELETTRICA

È onere della compagnia che eroga il servizio provare l'ammontare del risarcimento ed i criteri di valutazione del danno.

Non basta l'emissione della fattura per consumi presuntivi a fornire la prova del danno.

Il Tribunale di Trapani, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (emesso su richiesta della società che eroga il servizio di fornitura di energia elettrica) ha recentemente stabilito che in tema di alterazione dell’apparecchio-contatore imputabile a condotta illecita dolosa dell’utente, integrante il reato di truffa, la prova dell’ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell’utente. 

Ne consegue che le lacune assertive e probatorie riguardanti tale aspetto ricadono in danno della parte che agisce per il soddisfacimento del proprio credito risarcitorio, commisurato al valore dell’energia consumata e al mancato utile, tanto più quando, come nel caso in esame, non sussistono parametri di riferimento obiettivi come i consumi storici o altri elementi di confronto desumibili dall’andamento pregresso del rapporto negoziale.

Mancando dunque una chiara ed esaustiva illustrazione e spiegazione dei criteri di quantificazione del pregiudizio economico subito, suscettibili di verifica e di valutazione anche sul piano della loro plausibilità e del relativo corretto impiego, deve ritenersi che il creditore non abbia compiutamente assolto al proprio onere di allegare gli elementi costitutivi del diritto azionato. 

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